Lo statuto

Comitato Provinciale di Arci

Premessa

Arci Mantova assume i valori della lotta di liberazione, di democrazia e di giustizia sociale nata dalla Resistenza contro il nazifascismo, che trovano piena affermazione nella Costituzione Repubblicana.

I principi ispiratori di Arci Mantova si richiamano ai valori ideali dei movimenti di emancipazione e di liberazione dell’ Umanità, ai valori della tolleranza, della fraternità, della mutualità e solidarietà.

Arci Mantova nel richiamarsi alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’ Uomo delle Nazioni Unite, crede e si impegna per la piena valorizzazione di ogni singolo individuo.

Arci Mantova è un’associazione di promozione sociale (L. 383/2000) La sua Sede Legale/Sociale è ubicata in Mantova, Strada Chiesanuova 1/f e l’eventuale trasferimento per esigenze operative ed organizzative non comporta modifiche al presente Statuto.

Arci Mantova si riconosce nei principi, nei valori e nello Statuto Nazionale dell’ “Associazione ARCI” fondata a Firenze il 26 Maggio 1957 e riconosciuta dal Ministero dell’Interno, di cui è parte costitutiva.

E’ sua articolazione nel territorio Mantovano sul quale sono insediati i soggetti associativi che ad essa aderiscono. In questo contesto fa propri i campi di intervento, gli specifici settori di attività e le finalità definiti (in particolare al titolo I) dallo Statuto Nazionale dell’ Associazione ARCI.

Titolo I – Definizione e Finalità

Articolo 1

Arci Mantova è un’associazione di promozione sociale (L. 383/2000), autonoma, apartitica e pluralista, che opera nel campo della cultura, della Ricreazione, della solidarietà, dei diritti, dell’ immigrazione, delle politiche per l’ infanzia e per la promozione giovanile, della formazione, del turismo sociale, dell’ educazione alla legalità ed in tutti quei campi nei quali si può dispiegare la piena affermazione la promozione umana e civile.

Arci Mantova è una rete di spazi di partecipazione responsabile dei cittadini, promuove forme di autorganizzazione della società civile.

Arci Mantova é il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell’associazione nel proprio ambito territoriale, rappresenta l’associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito territoriale.

Promuove l’agire associativo e le finalità dell’Associazione valorizzandone le esperienze e favorendo la costituzione di nuove basi associative. In virtù delle funzioni di articolazione nazionale assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci collettivi ed individuali.

In particolare, per quanto riguarda i soggetti collettivi, il Comitato territoriale garantisce il rispetto dei principi statutari, la corretta gestione e conduzione della vita associativa e, in caso di costituzione di nuovi soggetti collettivi, cura la predisposizione di atto costitutivo e statuto secondo le norme in vigore, verificandone la compatibilità con quello dell’Associazione e l’iter costitutivo fino alla convocazione della prima assemblea ordinaria.

Arci Mantova garantisce ai soci individuali il diritto di accesso e di partecipazione comuni a tutti gli altri associati, in accordo con i principi dell’associazione ed in armonia con la legislazione vigente.

Arci Mantova non persegue fini di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Articolo 2

Arci Mantova, nell’aderire all’Associazione ARCI nazionale, ne fa proprie le finalità statutarie, impegnandosi a realizzarle nel proprio territorio e ispirandosi nel proprio agire ai valori della non violenza, del rispetto, della cultura di Pace, della coesione sociale, dello sviluppo umano e civile, delle pari opportunità tra uomo e donna, dell’ affermazione e dell’ esigibilità reale dei diritti di cittadinanza. Arci Mantova afferma questi valori attraverso il proprio impegno concreto nel territorio, nella forma di Associazione federalista e solidale che riconosce pari dignità, autonomia economica, organizzativa alle proprie strutture di base.

Articolo 3

Sono campi di intervento di Arci Mantova e suoi specifici settori di attività quelli previsti dallo statuto nazionale dell’ “Associazione Arci”. Arci Mantova, nel farli propri, si impegna a darne traduzione nel territorio sul quale è insediata.

Essi sono:

  • La tutela, la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione del proprio patrimonio associativo. In tal senso Arci Mantova è impegnata per il pieno riconoscimento legislativo dell’associazionismo e del terzo settore.
  • L’intervento per difendere e rinnovare lo stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell’economia sociale e dei soggetti no-profit.
  • L’intervento a favore della promozione di ogni forma di approfondimento ed arricchimento della conoscenza tra i popoli e le persone anche attraverso l’attivazione di gemellaggi, scambi internazionali, promozione del turismo sociale.
  • Le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo.
  • La promozione di una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà.
  • La promozione e la valorizzazione della pratica del servizio civile e dell’obiezione di coscienza quale servizio alla comunità.
  • L’azione, tesa a favorire la crescita delle persone, attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme ed i linguaggi artistici ed espressivi, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale. Tale finalità è perseguita anche attraverso l’azione volta a favorire l’ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità.
  • La tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico del territorio.
  • La partecipazione a gare per l’affidamento di servizi/strutture deputate all’offerta culturale e promozione sociale, servizi e attività verso terzi a sostegno delle finalità istituzionali, sociali e culturali dell’associazione.
  • La promozione, produzione e co-produzione di spettacoli ed eventi culturali.
  • La lotta ad ogni forma di emarginazione, razzismo, xenofobia, intolleranza, disagio, degrado e criminalità anche attraverso l’elaborazione e la gestione, in forma autonoma o in collaborazione con altri soggetti, di proposte e progetti finalizzati alla soluzione delle cause che determinano tali fenomeni.
  • L’impegno per la formazione di una società aperta e multietnica in cui il riequilibrio del rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo strategico che passa anche attraverso politiche di accoglienza verso l’immigrazione e il lavoro interculturale.
  • L’ impegno a favorire la sicurezza e coesione sociale delle comunità e tra le persone favorendo lo sviluppo associativo e presidi sociali democratici ed inclusivi.
  • La comunicazione, l’informazione, l’editoria, l’emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica.
  • Le attività educative e formative anche a carattere professionale e di aggiornamento degli insegnanti.
  • La tutela e la promozione dei diritti del cittadino in rapporto alla produzione ed al consumo culturale.
  • La promozione e la valorizzazione del patrimonio ambientale e naturalistico anche attraverso azioni e progetti atti ad esaltarne la fruibilità e la conoscenza da parte dei cittadini.
  • La promozione di risposte e servizi per la famiglia anche mediante l’attivazione di progetti e servizi volti dedicati all’ infanzia ed al sostegno alla genitorialità.
  • L’ azione per rinnovare le Istituzioni pubbliche in una prospettiva di sussidiarietà che favorisca la partecipazione e il controllo dei cittadini anche attraverso forme di co-progettazione con i soggetti del terzo settore, in particolare nell’ ambito dei progetti e servizi culturali e sociali.
  • La promozione attiva della terza età mediante ogni azione utile a contrastare la solitudine ed emarginazione degli anziani
  • La promozione di tutte le forme espressive artistiche e culturali.
  • La gestione diretta di attività, la produzione di servizi e progetti per conto delle proprie basi associative.

Articolo 4

Tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto possono aderire all’Associazione, indipendentemente da convinzioni politiche e religiose, sesso e identità sessuale, cittadinanza, appartenenza etnica, età e professione. Arci Mantova considera la condivisione di questo principio condizione irrinunciabile per tutti i soggetti che ad essa aderiscono.

Titolo II – Forma Associativa

Articolo 5

Arci Mantova fonda la propria esistenza sulla rete di esperienze associative e individuali che ad essa hanno aderito ed in essa hanno trovato forma, sulla storia e sui progetti che singolarmente o collettivamente questo tessuto ha espresso o intende realizzare.

Ne sono elementi costitutivi:

  • I soggetti collettivi ad essa aderenti, circoli e associazioni
  • I cittadini che si riconoscono nel suo agire associativo.

Articolo 6

Possono aderire ad Arci Mantova i singoli cittadini e i soggetti collettivi che si riconoscono ed accettano il presente Statuto.

I soggetti collettivi aderenti ad Arci Mantova mantengono la propria autonomia compresa quella giuridica e patrimoniale.

Sono condizioni per l’adesione:

  • L’accettazione del presente statuto.
  • L’adesione ai regolamenti regolarmente approvati dagli organismi dirigenti di Arci Mantova.
  • La domanda di adesione, presentata alla Presidenza Territoriale su modulo predisposto dalla medesima.
  • La valutazione positiva della domanda di adesione da parte della Presidenza Territoriale e la successiva accettazione entro 60 giorni da parte del Consiglio Territoriale
  • L’adozione della tessera nazionale dell’Associazione come propria tessera sociale.
  • Provvedere al versamento a scadenze stabilite delle quote sociali decise dagli organismi dirigenti.

Articolo 7

I principi di democrazia, di partecipazione, di collegialità, di trasparenza, la titolarità dei diritti sostanziali di tutti gli associati, l’assenza di fini di lucro, l’esclusione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa, l’obbligo di approvare un rendiconto annuale, l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo, sono principi e norme inderogabili che devono ispirare e trovare esplicito riconoscimento negli statuti dei soggetti collettivi, circoli o associazioni, che aderiscono ad Arci Mantova.

Articolo 8

Il Circolo costituisce la struttura associativa di base di Arci. La sua adesione annuale all’associazione territoriale “Arci Mantova” è subordinata al reperimento nel proprio statuto di quelle norme o principi inderogabili dello Statuto Nazionale quali: l’assenza di fini di lucro, i principi di democrazia, di partecipazione , di collegialità, di trasparenza amministrativa e la titolarità dei diritti sostanziali di tutti i soci, nonché l’ adesione e il rispetto dei deliberati di Arci Mantova. E’ subordinata altresì al pagamento della Quota annuale nei tempi fissati dal Consiglio Territoriale.

Articolo 9

Ai soci individuali vengono garantiti, con forme e procedure adeguati, i diritti di accesso e partecipazione comuni a tutti gli associati, in accordo con i principi istituzionali dell’Associazione.

Articolo 10

I Soci hanno diritto a:

  • Essere informati e partecipare alle attività promosse dall’Associazione.
  • Concorrere all’ elaborazione del programma annuale, del relativo documento di programmazione economica e all’approvazione del rendiconto consuntivo dell’Associazione nelle forme della democrazia diretta ovvero rappresentativa.
  • Eleggere gli organismi di direzione, di garanzia e di controllo ed essere eletti negli stessi.

I Soci sono tenuti a:

  • osservare lo statuto e i regolamenti.
  • rimettere in prima istanza all’operato degli organismi di garanzia dell’Associazione la risoluzione di eventuali controversie interne.
  • non svolgere attività in concorrenza e/o che danneggi l’Associazione.

Articolo 11

Salvo diritto di recesso la decadenza dei soci individuali e collettivi avviene per:

  • mancato rinnovo dell’adesione annuale (tessera arci) o del pagamento della quota associativa.
  • rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale o dell’adesione annuale da parte degli organismi dirigenti preposti.
  • per dichiarazione di espulsione diventata definitiva.
  • in caso di decesso del socio o di scioglimento dell’associazione.

Titolo III – Il Sistema Istituzionale

Articolo 12

Sono organi del comitato territoriale Arci Mantova:

  • il Congresso Territoriale;
  • il Consiglio Direttivo Territoriale;
  • il Presidente del Comitato Territoriale;
  • la Presidenza Territoriale;

Articolo 13

Il Congresso Territoriale si svolge di norma ogni quattro anni, secondo il regolamento stabilito dal Consiglio Nazionale Arci, rispettando i seguenti principi:

a) esso deve coinvolgere l’intero corpo sociale attraverso opportune modalità di partecipazione che garantiscano l’attivo contributo di tutti i soci.

b) partecipano al congresso i circoli aderenti al comitato territoriale attraverso i loro delegati.

Articolo 14

Il Congresso Territoriale ha il compito di:

  • discutere ed approvare il programma generale di Arci Mantova;
  • discutere, approvare o respingere le proposte di modifica dello statuto;
  • eleggere il Consiglio Direttivo Territoriale;
  • eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
  • eleggere il Collegio dei Garanti;
  • eleggere i delegati al Congresso Regionale;

Articolo 15

Il Congresso Territoriale può svolgersi anche in forma straordinaria:

  • su richiesta motivata di soggetti associativi che complessivamente rappresentino almeno un terzo del corpo sociale.
  • per decisione del Commissario eventualmente subentrato, su indicazione del Consiglio Nazionale, agli organismi dirigenti.

In tali casi esso è indetto entro tre mesi dalla richiesta o dalla decisione, sulla base delle norme adottate dai soggetti convocanti previsti dal presente Statuto e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo Territoriale è il massimo organo di direzione fra un Congresso e l’altro. E’ composto da un minimo di undici a un massimo di trentatre componenti, il numero totale dei componenti dovrà essere comunque dispari, cercando di rappresentare la complessità di circolazione tematica, progettuale e territoriale dell’Associazione. La rappresentanza numerica di un singolo circolo all’interno del Consiglio Territoriale stesso non può superare le quattro unità. Altresì la percentuale di presenza nel Consiglio Territoriale di chi intrattiene rapporti di lavoro continuativi con il Comitato Territoriale non può superare un quarto dei suoi componenti.

Articolo 17

Il Consiglio Direttivo Territoriale ha il compito di:

  • eleggere il Presidente Territoriale
  • eleggere su proposta del Presidente Territoriale la Presidenza Territoriale, composta al suo interno da deleghe di lavoro dei singoli componenti ed eventualmente da uno o più vice presidenti.
  • applicare le decisioni congressuali.
  • convocare il Congresso Territoriale e redigere il relativo regolamento del Congresso Territoriale prevedendo al suo interno l’istituzione di una Commissione Congressuale.
  • discutere ed approvare il programma annuale di attività ed il relativo documento economico di previsione e le sue eventuali variazioni proposto dalla Presidenza Territoriale sulla base di indicazioni precedentemente espresse dal Consiglio medesimo.
  • discutere ed approvare il rendiconto consuntivo annuale, proposto dalla Presidenza Territoriale secondo criteri di natura economica e finanziaria.
  • nominare, in relazione con la Presidenza Territoriale, eventuali Commissioni di lavoro e responsabili di campagne tematiche.
  • decidere la costituzione o l’adesione ad organizzazioni ed imprese e/o la partecipazione ad organismi promossi da Enti Pubblici e Locali, anche nominando propri rappresentanti.
  • convocare di norma una volta all’anno la riunione dei rappresentanti dei circoli.
  • come da mandato del Congresso Territoriale, cooptare nuovi membri nella misura massima di un quarto in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari. Qualora si superi il limite massimo di sostituzioni il Consiglio Direttivo Territoriale decade.
  • adottare un regolamento interno che preveda i criteri di decadenza dei propri componenti e le norme di funzionamento e di rapporto con la Presidenza.
  • valutare e in seguito approvare o respingere, nei tempi previsti, la richiesta di adesione da parte di nuovi soggetti collettivi ed individuali ad Arci Mantova.
  • adottare un regolamento amministrativo. Il Consiglio Direttivo Territoriale si riunisce di norma cinque volte l’anno tramite convocazione scritta da inviarsi ad ogni componente almeno dieci giorni prima della data utile e riporterà data, ora della convocazione, eventuale seconda convocazione ed il relativo ordine del giorno. Inoltre il Consiglio Direttivo Territoriale si riunisce allorquando lo richieda almeno 1/3 dei suoi componenti in carica.

Il Consiglio in prima convocazione è regolarmente costituito alla presenza della metà più uno dei suoi componenti. Non sono ammesse deleghe.

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo Territoriale verrà redatto verbale; esso resterà a disposizione dei componenti il Consiglio e dei soci presso la Sede dell’Associazione.

Non è previsto alcun gettone di presenza per la partecipazione al Consiglio Direttivo Territoriale, tale incarico è gratuito e volontario.

Articolo 18

Il Presidente Territoriale rappresenta ed esprime l’ unità politica dell’ Associazione, garantisce la corretta ripartizione dei compiti e delle funzioni degli organismi territoriali; esercita compiti di rappresentanza interna ed esterna; esercita il coordinamento politico ed organizzativo e la direzione politica dell’Associazione. Il Presidente è membro di diritto del Consiglio Direttivo Territoriale che convoca e presiede stabilendone l’ordine del giorno. Propone i componenti della Presidenza, che convoca e dirige. Convoca ogni volta che lo ritenga necessario i responsabili dei singoli settori di attività. Il Presidente rappresenta l’Associazione in giudizio verso terzi.

Articolo 19

La Presidenza Territoriale attua le linee programmatiche e le decisioni del Consiglio Direttivo Territoriale, gestisce le attività e le risorse economiche dell’Associazione, provvede a redigere il rendiconto economico e finanziario annuale. La Presidenza Territoriale è composta dal Presidente Territoriale e da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici. Il numero totale dei componenti dovrà essere comunque dispari.

La Presidenza Territoriale si riunisce almeno una volta al mese.

Non è previsto alcun gettone di presenza per la partecipazione alla Presidenza Territoriale, tale incarico è gratuito e volontario.

La Presidenza Territoriale, al fine di facilitare l’ istruttoria dei propri lavori, nonché il raccordo con i responsabili di settori di attività del Comitato Territoriale, può nominare al proprio interno un “ufficio di presidenza” composto da un massimo di 3 componenti compreso il presidente. L’ufficio di presidenza non ha poteri deliberativi.

Di ogni riunione della Presidenza Territoriale verrà redatto verbale; esso resterà a disposizione dei componenti della stessa, nonché del Consiglio Territoriale e dei soci presso la Sede dell’Associazione.

Titolo IV – Gli Organi di Garanzia e di Controllo

Articolo 20

Sono organismi di garanzia e di controllo:

  • il Collegio dei Sindaci Revisori.
  • il Collegio dei Garanti.

Articolo 21

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo amministrativo. E’ eletto dal Congresso Territoriale dell’Associazione. Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da tre componenti effettivi e due supplenti scelti fra i soci non membri di organismi dirigenti di pari livello; elegge nel suo seno il Presidente ed ha il compito di:

  • esprimere pareri di legittimità in atti di natura amministrativa e patrimoniale;
  • controllare l’andamento amministrativo dell’Associazione, la regolare tenuta della contabilità, la corrispondenza del rendiconto alle scritture contabili, come previsto dagli articoli specifici del regolamento amministrativo nazionale. Esso presenta ogni anno al Consiglio Provinciale una relazione scritta sul rendiconto consuntivo.

Articolo 22

Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. E’ formato da tre componenti effettivi e due supplenti. E’ eletto dal Congresso Territoriale dell’Associazione. Interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta applicazione. Emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti, secondo le sue competenze.

Dirime, nell’ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i soci, tra questi e gli organismi dirigenti, fra organismi dirigenti, erogando, ove il caso lo richieda, le sanzioni previste nel sistema sanzionatorio nazionale. Nel caso di controversie tra organismi dirigenti, l’ambito di giurisdizione del Collegio dei Garanti è relativo a quelle che insorgono nei livelli organizzativi immediatamente sottordinati.

L’iniziativa del Collegio dei Garanti è intrapresa a seguito di richiesta di terzi ovvero per propria autonoma iniziativa. Le decisioni del Collegio dei Garanti sono immediatamente esecutive, salvo nel caso di ricorso in appello ai Collegi dei Garanti di livello successivo. I componenti del Collegio dei Garanti hanno diritto di partecipare alle riunioni degli organismi consiliari su cui hanno giurisdizione.

Titolo V – La Democrazia e la Partecipazione

Articolo 23

I principi generali ai quali si ispira e si uniforma la vita associativa di Arci Mantova sono: l’adozione di strumenti democratici di governo; la trasparenza delle decisioni; la verificabilità dei programmi; l’uguaglianza di diritti tra tutti i soci.

Articolo 24

Di norma, le decisioni degli organismi dirigenti sono valide a maggioranza semplice dei presenti. Sono invece valide solo in presenza della metà più uno dei componenti effettivamente in carica, nei casi di:

  • approvazione dei rendiconti economico finanziari consuntivi.
  • approvazione del programma di attività del relativo documento di programmazione economica e delle eventuali variazioni.
  • elezione degli organismi dirigenti.
  • approvazione delle norme di convocazione dei Congressi ordinari e straordinari e relativi regolamenti e commissioni congressuali.
  • delibera di decadenza da componente degli organismi.
  • adozione di provvedimenti di commissariamento.

Articolo 25

L’elezione di organismi dirigenti avviene di norma a scrutinio segreto, salvo diversa decisione presa a maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 26

Ogni Organismo Dirigente deve provvedere entro 90 giorni dall’insediamento, pena la sua decadenza, a dotarsi di un apposito regolamento che determini le modalità di funzionamento dell’ Organismo Dirigente medesimo.

Articolo 27

In caso di ripetute e gravi violazioni delle norme statutarie o in caso di persistenti inadempienze di natura politico-organizzativa, il Collegio dei Garanti chiede ai livelli superiori di intervenire per adottare le misure necessarie atte ad eliminare le cause che hanno determinato l’evento , ristabilendo le condizioni di normale agibilità democratica. nel caso ciò non fosse possibile i livelli di direzione superiore possono convocare il congresso provinciale.

Articolo 28

Il Comitato Territoriale non può utilizzare a scopi commerciali l’indirizzario dei soci senza il loro esplicito consenso. E’ garantito in ogni caso il diritto alla privacy ed il rispetto della normativa vigente.

Titolo VI – Patrimonio, Risorse e Amministrazione

Articolo 29

Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da :

  • beni mobili ed immobili di proprietà della stessa;
  • eccedenze degli esercizi annuali;
  • erogazioni, donazioni e lasciti;
  • partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi.

Articolo 30

Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono:

  • le quote sociali, di adesione e tesseramento dei soci individuali e basi associative;
  • i proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
  • i proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti rivolti agli associati;
  • i proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  • i contributi pubblici e privati;
  • contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali.

Articolo 31

L’esercizio sociale si svolge di norma dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il documento di previsione economica dovrà essere discusso e approvato entro il 15 dicembre dell’anno precedente a quello cui si riferisce la previsione. Il rendiconto consuntivo, redatto secondo criteri di natura economica e finanziaria, deve essere approvato entro 120 giorni dal termine dell’esercizio a cui fa riferimento. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità od impedimento.

Gli utili di gestione non possono in nessun caso essere ripartiti tra gli associati, nemmeno in forma indiretta, e devono essere reinvestiti nell’attività istituzionale del Comitato.

Il rendiconto consuntivo, unitamente al relativo verbale di approvazione sarà tenuto a disposizione dei soci dell’Associazione presso la sede sociale del Comitato.

Articolo 32

Ogni livello organizzativo dell’Associazione risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

Titolo VII – Norme Transitorie e Finali

Articolo 33

Lo scioglimento di Arci Mantova può essere deciso solo da un Congresso appositamente convocato e con la maggioranza qualificata dei tre quinti degli aventi diritto di voto. In tal caso il patrimonio dell’Associazione, dedotte le passività sarà devoluto all’Associazione Nazionale secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori all’uopo incaricati.

Articolo 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme vigenti in materia.

Articolo 35

Arci Mantova aderisce, anche attraverso Arci Nazionale, alla Federazione Arci, contribuendo al perseguimento dei fini statutari ed alla realizzazione del programma e dei servizi comuni, individuali e collettivi, della stessa.

Tutti i soci individuali e collettivi di Arci Mantova aderiscono contestualmente alla Federazione Arci, acquisendone i diritti elettorali attivi e passivi.

NORMA TRANSITORIA

In deroga a quanto previsto dall’ articolo 14 sulle norme che regolano le modifiche statutarie e la nomina degli organi di garanzia e controllo, il Congresso Territoriale dà mandato agli organismi dirigenti in carica di apportare al presente Statuto tutte le eventuali modifiche che si rendessero necessarie , purché derivanti da variazioni dalla normativa vigente o conseguenti a modifiche statutarie inderogabili introdotte in sede di Congresso Arci Nazionale e di provvedere al reintegro dei componenti, supplenti e/o effettivi, degli organi di garanzia.